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D.Lvo 25/02/2000 n. 932. L'organismo e il suo personale devono eseguire le operazioni di valutazione e verifica con il massimo di integrita' professionale e competenza tecnica e devono essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. L'organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e la vigilanza. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per effettuare verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato delle ispezioni deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli che effettua, nonche' una sufficiente esperienza pratica di tali controlli; le capacita' necessarie a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato delle ispezioni. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero di controlli effettuati ne' dei risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile" , a meno che detta responsabilita' civile non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i controlli non siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo e' legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne che nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attivita') nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione. ALLEGATO V CRITERI DA SODDISFARE PER L'AUTORIZZAZIONE DEGLI ISPETTORATI DEGLI UTILIZZATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 1. Gli ispettorati degli utilizzatori devono essere identificabili come organizzazione e, all'interno del gruppo di cui fanno parte, devono disporre di metodi di relazione che ne assicurino e dimostrino l'imparzialita'. Essi non sono responsabili del progetto, della fabbricazione, della fornitura, del montaggio, del funzionamento o della manutenzione delle attrezzature a pressione o degli insiemi e non si impegnano in attivita' che potrebbero pregiudicarne l'indipendenza di giudizio e l'integrita' riguardo alle attivita' d'ispezione da essi svolte. 2. Gli ispettorati degli utilizzatori e il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di valutazione e verifica con il massimo di integrita' professionale e competenza tecnica e devono essere liberi da qualsivoglia pressione e incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che provengano da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 3. Gli ispettorati degli utilizzatori devono disporre del personale e possedere i mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le operazioni tecniche e amministrative connesse con l'esecuzione dei controlli e la vigilanza. Deve inoltre avere accesso al materiale necessario per effettuare verifiche eccezionali. 4. Il personale incaricato delle ispezioni deve possedere: - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli che effettua, nonche' una sufficiente esperienza pratica di tali controlli; - le capacita' necessarie a compilare gli attestati, i verbali e le relazioni in cui sono riportati I risultati dei controlli effettuati. 5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun agente non deve essere fissata in funzione del numero dei controlli eseguiti, ne' dei risultati di tali controlli. 6. L'ispettorato degli utilizzatori deve sottoscrivere un contratto di assicurazione "responsabilita' civile", a meno che detta responsabilita' civile non sia assunta dal gruppo di cui fa parte. 7. Il personale degli ispettorati degli utilizzatori e' legato dal segreto professionale per tutto quanto viene a sapere nell'esercizio delle sue funzioni (tranne che nei confronti delle autorita' amministrative competenti dello Stato in cui esso esercita la propria attivita') nell'ambito della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di diritto interno concernente la sua applicazione. ALLEGATO VI MARCATURA CE La marcatura CE e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra. I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non puo' essere inferiore a 5 mm. I DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' La dichiarazione CE di conformita' deve contenere le seguenti informazioni: -nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comu nita', - descrizione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme, - procedura di valutazione di conformita' utilizzata, - per gli insiemi, descrizione delle attrezzature a pressione che li compongono, nonche' delle procedure di valutazione di conformita' utilizzate, -eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato il controllo, - eventualmente, riferimento all'attestato di esame "CE del tipo", all'attestato di esame CE della progettazione od all'attestato CE di conformita', -eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato incaricato della sorveglianza del sistema qualita' del fabbricante, - eventualmente, riferimento alle norme armonizzate applicate, - eventualmente, le altre specifiche tecniche che sono state utilizzate, - eventualmente, riferimenti alle altre direttive comunitarie che sono state applicate, - identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita' |
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